Commesse pubbliche

I disposti in materia di commesse pubbliche hanno lo scopo di permettere ai committenti pubblici di beneficiare del gioco della libera concorrenza nell’intento di ottenere l’offerta complessivamente più vantaggiosa.
A livello cantonale, la materia è principalmente regolata dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP - RL 730.500), dalla Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb - RL 730.100) e dal relativo Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP - RL 730.110).

La commessa pubblica è caratterizzata dal rapporto a titolo oneroso fra un committente pubblico che acquisisce lavori edili, forniture o servizi da un offerente che per la sua prestazione riceve una remunerazione. Il committente pubblico svolge il ruolo di consumatore di una prestazione, che gli è fornita a titolo oneroso da un offerente. Pertanto, vi è una commessa pubblica quando sono date cumulativamente le seguenti tre condizioni:

  1. si è in presenza di un contratto rimunerato, ossia un atto bilaterale che obbliga due o più parti;
  2. un committente soggetto al diritto sulle commesse pubbliche (artt. 8 CIAP e 2 LCPubb) acquista una prestazione caratteristica e corrisponde per essa una contropartita a carattere oneroso (non obbligatoriamente in denaro);
  3. vi è un offerente che fornisce la prestazione.


Per ulteriori informazioni vi invitiamo a voler consultare il sito dell’Amministrazione cantonale

https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/tema/tema